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D.L. 'Destinazione Italia' e riforma della normativa sul condomio

(FONTE: UNAI Associazione Nazionale Amministratori d'immobili di Rosario Calabrese)

Link: http://unai.it/component/k2/item/119-d-l-destinazione-italia-e-riforma-della-normativa-sul-condominio

Il legislatore rimette mano alla normativa codicistica sul condominio con il D.L. Destinazione Italia. Il  Decreto-Legge 145/2013 ha introdotto importanti modifiche alla Legge 220/2012, la quale aveva riformato la disciplina del condominio negli edifici. Gli argomenti oggetto delle nuove modifiche sono i seguenti: Accantonamento dei fondi per interventi straordinari; attività di formazione degli amministratori condominiali; maggioranze assembleari per le delibere condominiali in materia di risparmio energetico; registro di anagrafe condominiale e informazioni sulle condizioni di sicurezza degli edifici . Ecco il dettaglio.

La riforma della disciplina del condominio negli edifici, di cui alla legge 11 dicembre 2012, n. 220, è così integrata:

a) con Regolamento del Ministro della Giustizia, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati i requisiti necessari per esercitare l’attività di formazione degli amministratori di condominio nonché i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi della formazione iniziale e periodica prevista dall’art. 71-bis, primo comma, lettera g), delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220;

b) all’articolo 1120, secondo comma, n. 2 del codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, le parole “per il contenimento del consumo energetico degli edifici” sono soppresse;

c) all’articolo 1130, primo comma, n. 6, del codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220 dopo le parole “nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza” sono inserite le seguenti “delle parti comuni dell’edificio”;

d) all’articolo 1135, primo comma, n. 4 , del codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, è aggiunto, in fine, il seguente periodo “se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazioni ai singoli pagamenti dovuti” ;

e) all’articolo 70 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, dopo le parole : “spese ordinarie” sono aggiunte le seguenti : “L’irrogazione della sanzione è deliberata dall’assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del Codice”.